Diritto del nato da parto anonimo ad accedere a informazioni sulle proprie origini

In tema di diritto del nato da parto anonimo ad acquisire informazioni relative alle proprie origini, la Prima Sezione da un lato ha ribadito, in linea con la sentenza delle Sezioni Unite della S.C. n. 1946 del 2017, che il diritto a conoscere l’identità della madre deve essere contemperato con la persistenza della volontà di questa di rimanere anonima e deve essere esercitato secondo modalità che ne proteggano la dignità, tenendo dunque in considerazione la salute della donna e la sua condizione personale e familiare (nella fattispecie, è stata così confermata la sentenza di merito che aveva escluso il diritto del figlio a conoscere l’identità della propria madre, in quanto la donna era in età molto avanzata e versava in gravi condizioni di salute anche psichica); dall’altro lato, ha precisato che tale diritto va tenuto distinto da quello ad accedere alle informazioni sanitarie sulla salute della madre, al fine di accertare la sussistenza di eventuali malattie ereditarie trasmissibili, che può essere esercitato indipendentemente dalla volontà della donna e anche prima della sua morte, purché ne sia garantito l’anonimato “erga omnes”, anche dunque nei confronti del figlio. 

 

Cassazione civile, sez. I, 09 Agosto 2021, n. 22497. Pres. Genovese.